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Patrocinio a spese dello Stato

Per richiedere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato utilizzare la modalità telematica

cliccando sul seguente link

ELENCO AVVOCATI COA MACERATA

Regolamento e Domanda per l'inserimento nell'Elenco

Normativa

News

L’Art 17 comma 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dispone che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.

Con delibera del Consiglio dell’Ordine del 16 novembre 2016, è stato disposto che il soggetto che intende avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, deve presentare, in sede di mediazione, il provvedimento di ammissione ottenuto dal Consiglio dell’Ordine per l’eventuale causa in merito. Pertanto, l’interessato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa applicabile al “patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e tributario” e presentare l’istanza corredata dalla documentazione elencata nelle linee guida previste per questi processi.