Parere di congruità e Tentativo di conciliazione su parcella
Ai sensi dell’art.13 della legge 247/2012 il Consiglio dell’Ordine, in merito alla determinazione dei compensi dovuti dai clienti, è chiamato a regolamentare due diverse procedure:
la conciliazione, attivabile sia dall’iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Macerata che dal suo cliente, o loro eredi ed aventi diritto in forza di legge;
il parere di congruità, attivabile solo su richiesta di un iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Macerata o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.