Decreto Milleproroghe 2022: Disposizioni in materia di tirocinio professionale
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 Testo dell’articolo 6, comma 3, modificato dall’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 Art. 6
(…)
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il
praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del
Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di
cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la
laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo (ultima sessione
anno accademico 2018/2019), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, o nella sessione di cui all’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21(*),
indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese
tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’interno degli uffici giudiziari. Il Ministro
della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività
formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
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(*) Testo dell’art. 6, c. 7-bis, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con mod. dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21: «7-bis. In deroga alle
disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle
predette prove».